Articolo aggiuntivo n. 10.015 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 12/11/20

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Le parole: «un uomo» ovunque ricorrano all'interno del codice penale sono sostituite dalle parole: «una persona».