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Articolo aggiuntivo n. 10.014 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 12/11/20

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309)

  1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è introdotto il seguente:

   «5-quater. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorre nel delitto di spaccio di strada chiunque commette i fatti previsti dal comma 5 in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il delitto di cui al presente comma è punito con la reclusione da tre a sei anni. Nel caso di condotta reiterata la pena è aumentata».