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Articolo aggiuntivo n. 9.011 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 12/11/20

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al codice penale, in materia di delitti contro la vita)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 575, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona»;

   b) all'articolo 579, primo comma, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona»;

   c) all'articolo 584, le parole «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona».