Articolo aggiuntivo n. 9.014 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 12/11/20

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche agli articoli 419 e 635 del codice penale)

  1. All'articolo 419, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «o aperto al pubblico» sono inserite le seguenti: «o all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione».
  2. All'articolo 635, terzo comma, del codice penale, dopo le parole: «o aperto al pubblico» sono inserite le seguenti: «o all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione.»