Articolo aggiuntivo n. 9.013 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 12/11/20

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale)

  1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    - al primo comma, dopo le parole: «di manifestazioni sportive» sono inserite le seguenti: «ovvero a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio svolti all'interno di istituti penitenziari»;

    - alla rubrica dell'articolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio all'interno di istituti penitenziari.»