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Articolo aggiuntivo n. 7.08 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Id. em. 7.07

testo emendamento del 12/11/20

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 339 del codice penale)

  1. All'articolo 339 del codice penale, primo comma, le parole: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero» sono soppresse;
  Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: 131-bis, aggiungere la seguente: 339