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Articolo aggiuntivo n. 7.06 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 12/11/20

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche agli articoli 336 e 337 del codice penale)

  1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la reclusione da quattro a dieci anni”;

   b) al secondo comma, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “sei anni”;

   c) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: “La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.000 se la violenza o minaccia è commessa con armi”.

  1. All'articolo 337 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la reclusione da quattro a dieci anni”;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.000 se la violenza o minaccia è commessa con armi”»