Proposta di modifica n. 7.7 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Id. em. 7.6

testo emendamento del 12/11/20

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Modifica dell'articolo 131-bis del codice penale)

  1. All'articolo 131-bis del codice penale, secondo comma, secondo periodo, le parole da: «L'offesa non può» fino a: «nell'esercizio delle proprie funzioni», sono soppresse.