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Proposta di modifica n. 4.313 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Inammissibile (Id. em. 4.310)

testo emendamento del 12/11/20

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

   «4-bis. Negli anni 2020, 2021 e 2022, i comuni facenti parte del Sistema di accoglienza SAI possono innalzare del 10 per cento, a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. Le risorse corrispondenti alla spesa di cui al presente comma non concorrono all'ammontare delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile utilizzabili per le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».