presentato il 12/11/2020 in I Affari costituzionali della Camera da Francesca GALIZIA (M5S) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato (Id. em. 4.289, 4.290)
testo emendamento del 12/11/20
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati alla precedente lettera b) avviene con le modalità previste dalla normativa nazionale ed internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 7, ed in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica.
nuova formulazione del 25/11/20
Al comma 3, lettera b), dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati alla lettera b) del comma 1 avviene con le modalità previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica.