Proposta di modifica n. 4.269 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 12/11/20

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 8, comma 3, aggiungere infine i seguenti periodi: L'assegnazione dei richiedenti protezione internazionale, in base ai criteri di ripartizione fissati con le modalità di cui all'articolo 16, avviene, nell'ambito di ciascuna regione, in proporzione alla popolazione residente nei Comuni ove siano individuate le strutture di cui agli articoli 9 e 11, ed è fissata nel limite massino di 2,5 posti di accoglienza ogni 1.000 residenti. Nel caso di piccoli Comuni e Comuni capoluogo sedi delle città metropolitane la proporzionalità dell'accoglienza rispetto alla popolazione residente viene concordata nell'ambito dei tavoli di coordinamento presieduti dal prefetto del comune capoluogo e dalle amministrazioni locali interessate.