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Articolo aggiuntivo n. 3.01 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 12/11/20

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Tutela delle vittime di violenza in relazione all'accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente)

   1. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
   «1-bis. È fatto divieto di rilascio di documenti e informazioni di cui al comma 1 relativi ad una persona offesa da uno dei reati previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero un suo parente o affine di primo o secondo grado, se la richiesta proviene dall'autore o dal presunto autore del reato, sin dal momento in cui viene esercitata l'azione penale fino all'eventuale sentenza di non colpevolezza o archiviazione dell'azione penale.».
   2. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«Art. 329-bis.
(Obbligo di comunicazione all'Anagrafe nazionale della popolazione residente)

   1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 329 codice di procedura penale, quando le indagini preliminari riguardano i reati previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600- quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero, su richiesta motivata della persona offesa o del suo difensore, con l'esercizio dell'azione penale, dà immediata comunicazione all'Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le attività di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223..
   2. Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, regolamenta l'accesso, per i fini di cui al presente articolo, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alle informazioni riguardanti l'esercizio dell'azione penale e i procedimenti penali aventi per oggetto uno dei reati previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale.».