Proposta di modifica n. 3.137 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Approvato (Id. em. 3.101, 3.136)

testo emendamento del 12/11/20

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 9, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

   «4-ter. La verifica della sussistenza di esigenze particolari e profili individuali di vulnerabilità, anche ai fini del trasferimento prioritario di cui al comma precedente e della predisposizione di adeguate misure di accoglienza di cui al successivo articolo, viene accertata attraverso procedura multidisciplinare standardizzata predisposta attraverso decreto dal Ministero dell'interno in accordo con il Ministero della salute, da applicarsi nei centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11».

nuova formulazione del 24/11/20

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 9, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

   «4-ter. La verifica della sussistenza di esigenze particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilità, anche ai fini del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-bis, e dell'adozione di idonee misure di accoglienza di cui all'articolo 10 è effettuata secondo le linee guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'interno e con le altre amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei centri di cui al presente articolo e all'articolo 11»