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Proposta di modifica n. 3.134 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 12/11/20

  Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) il comma 3-bis) è sostituito dal seguente:

    «3-bis) Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza qualora essa sia dubbia o controversa a causa della mancata cooperazione dell'interessato. Nei locali di cui al presente comma, il richiedente ivi trattenuto gode di tutte le garanzie di cui all'articolo 7».