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Proposta di modifica n. 3.102 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Id. em. 3.2

testo emendamento del 12/11/20

  Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) dopo l'articolo 5-bis è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.1.
(Codice fiscale)

   1. Al richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, è rilasciato un codice fiscale alfanumerico.
   2. Il codice fiscale rilasciato ai richiedenti protezione internazionale consente l'accesso ai servizi in condizioni di parità con gli altri stranieri regolarmente soggiornanti».