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Proposta di modifica n. 3.105 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Id. em. 3.1

testo emendamento del 12/11/20

  Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso tale trattenimento può avvenire soltanto in locali, la cui ubicazione è espressamente indicata nel provvedimento amministrativo o giudiziario; in tali locali è comunque ammessa la visita dell'autorità giudiziaria, del difensore, dei familiari, dei rappresentanti delle organizzazioni internazionali e degli enti iscritti nel registro nazionale delle associazioni ed enti operanti in favore dell'immigrazione e del Garante nazionale e regionale dei diritti delle persone private della libertà personale. nazionale e regionale dei diritti delle persone private della libertà personale.