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Proposta di modifica n. 2.154 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 12/11/20

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) All'articolo 35, dopo le parole: «e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.», è aggiunto il seguente periodo: «Non è ammesso il ricorso per chi è stato condannato, anche in via non definitiva, ad una pena superiore a due anni di reclusione».