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Proposta di modifica n. 2.4 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 12/11/20

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

   «c) all'articolo 28-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole “è considerata” sono sostituite dalle seguenti: “può essere considerata”;

    2) le lettere b) ed f) sono soppresse;

    3) alla lettera g), le parole “di cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b), c), e 3” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 6, comma 3”;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142”.».