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Articolo premissivo n. 02.01 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 12/11/20

  All'articolo 2, premettere il seguente:

Art. 02.
(Modifiche nelle materie di ingresso, soggiorno nel territorio italiano e espulsione amministrativa)

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 10-bis è abrogato;

   b) all'articolo 14, comma 5-ter, il primo periodo è sostituito con il seguente: «La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista un giustificato motivo con la sanzione amministrativa da 500,00 a 1.000,00 euro. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dalle autorità di polizia, provvede il prefetto del luogo ove il trasgressore viene rintracciato»;

   c) all'articolo 14, comma 5-ter, il secondo periodo è soppresso;

   d) all'articolo 14, comma 5-quater, le parole: «multa da 15.000,00 a 30.000,00» sono sostituite con le seguenti: «sanzione amministrativa da 1.000,00 a 2.000,00»;

   e) all'articolo 14, i commi 5-quater.1, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies sono abrogati;

   f) all'articolo 13, comma 2 dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:

   d) risulta indagato per uno dei delitti consumati o tentati di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies codice penale;

   e) condannato, al quale è stata applicata la recidiva di cui all'articolo 99, comma 4 codice penale, dichiarato delinquente abituale o professionale.