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Articolo aggiuntivo n. 1.03 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 12/11/20

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, primo comma, le parole: «in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-bis,» sono sostituite con le seguenti: «in una strada ferrata»;

   b) l'articolo 1-bis è sostituito dal seguente:

Art. 1-bis.

  1. Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,91 a euro 4131,66.

   Se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,29 a euro 10.329,15.

   Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773» sono soppresse.