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Proposta di modifica n. 1.223 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/11/20

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le sanzioni amministrative ed i provvedimenti di sequestro o confisca disposti dalle competenti autorità amministrative e giudiziarie in applicazione delle abrogate disposizioni degli articoli 11, comma 1-ter, 12, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cessano di avere effetto ed i beni oggetto di tali provvedimenti sono restituiti all'immediata disponibilità degli aventi diritto.