presentato il 11/11/2020 in I Affari Costituzionali del Senato da Vincenzo SANTANGELO (M5S) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 11/11/20
All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:
«3-bis. Nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1º settembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuta la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dal 1° settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2021 mediante corresponsione del 70 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si procederà alla restituzione degli eventuali versamenti eccedenti il 70 per cento dell'importo dovuto.
3-ter. Il beneficio previsto al comma 3-bis è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-bis, pari a 204.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».