Articolo aggiuntivo n. 14.01 al ddl C.2670 in riferimento all'articolo 14.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/11/20

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) regolamentare le forme di comunicazione giudiziaria da parte delle Procure della Repubblica durante le indagini preliminari, consentendo esclusivamente e tassativamente la diramazione di comunicati stampa con l'indicazione delle iniziali dei soggetti indagati e degli articoli contestati;

   b) ripristinare il divieto di pubblicazione integrale dell'ordinanza di custodia cautelare e degli altri provvedimenti relativi a misure cautelari personali o reali, nonché di atti di indagine preliminari, compresi i testi di intercettazioni;

   c) sanzionare le fughe di notizie durante le indagini preliminari e prevedere che le relative indagini si radichino ex articolo 11 c.p.p.;

   d) prevedere una modalità di ristoro dalle spese sostenute per la difesa dell'imputato assolto;

   e) modificare la cosiddetta «legge Severino» sopprimendo la parte in cui dispone la sospensione dalla carica per coloro che siano stati condannati con sentenza non definitiva;

   f) specificare che la condotta dell'indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere, non costituisce, ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, elemento causale della custodia cautelare subita;

   g) prevedere una sanzione disciplinare a carico di chi abbia concorso, con superficialità o negligenza, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione.

   h) apportare all'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono abrogate;

    2) il comma 2 è abrogato,