presentato il 12/11/2018 in VIII Lavori pubblici, comunicazioni del Senato da Salvatore MARGIOTTA (PD) e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 12/11/18
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in favore delle imprese di cui al comma 1, l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».