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Articolo aggiuntivo n. 18.02 al ddl C.2670 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 04/11/20

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Adeguamento alla direttiva 2008/118/CE in materia di addizionali provinciali sull'energia elettrica. Attuazione delle sentenze della Cassazione civile n. 15198/2019 e n. 27099/2019 in materia di addizionali provinciali sull'energia elettrica)

  1. L'addizionale sull'accisa dell'energia elettrica versata ai soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e nei limiti dalla stessa disposizione stabiliti è rimborsata ai soggetti sostituti d'imposta dai rispettivi contribuenti finali, fornitori o venditori di energia elettrica, in possesso, per i periodi di imposta 2010 e 2011, dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di somministrazione. La richiesta di rimborso è soggetta alla presentazione di richiesta inoltrata a mezzo PEC al fornitore o venditore di energia elettrica indicante almeno:

   i) il riferimento al contratto stipulato e alla sua durata;

   ii) i consumi in Kwh annui maturati dal consumatore per le annualità 2010-2011.

  2. I contribuenti finali, fornitori o venditori di energia elettrica, in possesso, per i periodi d'imposta 2010-2011, dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di somministrazione, che rimborsino o abbiano rimborsato le somme di cui al comma 1 nei periodi di imposta 2019-2020-2021, hanno diritto di portare in deduzione i rispettivi versamenti.