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Articolo aggiuntivo n. 18.01 al ddl C.2670 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 04/11/20

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di nota di variazione IVA. Corretta attuazione della direttiva 2006/112/CE. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-246/16)

  1. L'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che nei casi in cui vengano meno, anche parzialmente, le operazioni rispetto alle quali sia emessa fattura dopo la registrazione, con conseguente riduzione dell'ammontare imponibile, è sempre riconosciuto il diritto del creditore di emettere la nota di variazione in diminuzione in presenza di una ragionevole probabilità che il credito non sia onorato, salvo poi rivalutare la base imponibile nell'ipotesi in cui il debitore effettui il pagamento inizialmente ritenuto improbabile e, come tale, escluso dalla base imponibile.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in tutti i casi in cui la riduzione dell'ammontare imponibile è dovuta a nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione del contratto oppure nei casi di mancato pagamento derivante dall'apertura di una procedura concorsuale o esecutiva individuale rimasta infruttuosa, oppure infine a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.