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Proposta di modifica n. 1.2 al ddl S.953 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:    

testo emendamento del 03/11/20

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

        Â« 7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. La trasparenza e la pubblicità delle sedute del consiglio sono assicurate anche attraverso le tecnologie informatiche accessibili ai comuni adeguandone i rispettivi regolamenti.

            7-bis. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7.»