Proposta di modifica n. 3.1
al ddl S.1222 in riferimento all'articolo 3.
presentato il 03/11/2020 in III Affari Esteri del Senato da Vito PETROCELLI (CAL-PC-Idv) e altri
testo emendamento del 03/11/20
Sostituire l'articolo con il seguente:
"1. Per le attività derivanti dallo Scambio di note di cui all'articolo 1, si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti danno attuazione alla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".