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Proposta di modifica n. 6.41 al ddl C.2427 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 28/10/20

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente: b) si intende dannoso quando è concretamente in grado di arrecare nocumento al consumatore per gli effetti immediati o a lungo termine, per eventuali effetti tossici cumulativi e/o in relazione alla particolare sensibilità di una categoria di consumatori qualora l'alimento sia alla stessa destinato. Quando il danno non sia di immediata percepibilità è necessario procedere all'accertamento dello stesso attraverso indagini tecnico scientifiche.