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Proposta di modifica n. 2.25 al ddl C.2427 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Id. em. 2.2

testo emendamento del 28/10/20

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) All'articolo 515, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

   «Con riferimento ai reati di cui al primo comma e di cui all'articolo 517-sexies non è punibile chi consegni un alimento decongelato, pur non avendone dato contestuale indicazione, nei casi in cui il trattamento di congelamento abbia riguardato:

   a) gli ingredienti presenti nel prodotto finale;

   b) gli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;

   c) gli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità».