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Proposta di modifica n. 3.1 al ddl C.1768 in riferimento all'articolo 3.
  • presentato il 28/10/2020 in III Affari Esteri della Camera Relatore.
  • status: Approvato

testo emendamento del 28/10/20

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.