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Proposta di modifica n. 5.1 (testo 2) al ddl S.1762

testo emendamento del 27/10/20

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

               a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione "vittima-autore", secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; ovvero se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori. »;

         b) dopo il comma 1 inserire i seguenti: « 1-bis Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale, i dati immessi nel predetto Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1.

             1-ter Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 il Ministero dell'interno introduce la compilazione obbligatoria dei dati di cui al citato comma 1 al momento della denuncia»;

         c) sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Giustizia introduce nei propri sistemi informativi su reati, procedimenti, condanne, autori e vittime, le informazioni fondamentali al fine di monitorare il fenomeno della violenza contro le donne, mediante l'individuazione con riguardo ai reati di cui al comma 3, della relazione autore-vittima secondo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2 e prevedendo che siano raccolti, anche i dati relativi all'età e al genere degli autori e delle vittime, ai luoghi in cui il fatto è avvenuto, all'eventuale tipologia di arma utilizzata, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime.»;

         d) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. La relazione autore-vittima secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2 è rilevata per i seguenti reati:

             1)    omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale;

            2)    percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

           3)    lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 583 del codice penale e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma e 585 del medesimo codice penale;

            4)    violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

            5)    violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;

            6)     sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

            7)    aborto di donna non consenziente di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

            8)    minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;

            9)     abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;

            10)     prostituzione minorile di cui all'articolo 600-bis del codice penale;

            11)    favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3, della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;

            12)     violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del codice penale;

            13)  atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale;

            14)    violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-bis del codice penale;

            15)    danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;

            16)    estorsione dell'articolo 629 del codice penale;

            17)    maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;

            18)     atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;

            19)     circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;

            20)    diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-ter del codice penale;

            21)    violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-bis del codice penale;

            22)   costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558- bis del codice penale;

            23)    pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-bis del codice penale;

            24)  tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.»;

            e) sopprimere il comma 4;

            f) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un sistema di raccolta dati interministeriale nel quale sono raccolti i dati relativi ai reati di cui al comma 3, con le indicazioni di cui al comma 1. Tale sistema di raccolta dati è alimentato dalle amministrazioni interessate che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati suddetti evitando duplicazioni o sovrapposizioni.».

        g) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 5 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.».
 

        h)  al comma 7 apportare le seguenti modificazioni:

        1. sostituire le parole: «I dati» con le seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, i dati di cui al comma 6 »;

        2. aggiungere ,in fine, il seguente periodo: «anche ai fini delle relazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. Dei dati riguardanti le donne che hanno subìto violenza e che hanno presentato denuncia deve essere assicurato l'anonimato.»;

i) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti: "7-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità può richiedere dati ed informazioni, disponibili al momento della richiesta, provenienti dal sistema di raccolta dati di cui al comma 5. 7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 900.000 mila euro per l'anno 2021 e 200.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede   mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023  e relative proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».