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Sub Emendamento n. 1.0.100/24 dell'emendamento 1.0.100 al ddl S.1970 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 27/10/20

Dopo il capoverso «Art. 1-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

        1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari Inps effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno cui è riferita la contribuzione».