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Articolo premissivo n. 01.0401 ai ddl C.107 , C.569 , C.868 , C.2171 , C.2255 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 27/10/20

  All'articolo 1, premettere il seguente:
  Art. 01. (Definizioni). – 1. Ai fini della presente legge:
   a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
   b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
   c) per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
   d) per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione.