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Proposta di modifica n. 6.9 ai ddl C.1825 , C.1968 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 19/10/20

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Per gli atti di compravendita in cui la parte acquirente sia un coltivatore diretto o un'impresa agricola contadina o un imprenditore agricolo professionale, singolo o associato, che abbiano per oggetto dei terreni agricoli di valore, così come dichiarato nell'atto, inferiore o pari ad euro 5.000, le imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo sono liquidate in misura fissa, pari a 600 euro.