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Proposta di modifica n. 6.7 ai ddl C.1825 , C.1968 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 19/10/20

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, fatti salvi i casi in cui le regioni vi abbiano già provveduto, l'obbligo del censimento dei terreni agricoli e silvo-pastorali abbandonati, pubblici e privati, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come modificato dal comma 12 del presente articolo, ed esteso alla generalità dei comuni, secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017.
  3-ter. Al comma 2 lettera a) dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «l'attività agricola minima da almeno dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività agricola minima da almeno cinque anni».

   b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Per quanto non previsto dai commi da 3 a 5 e dal presente comma, si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1978, n. 440. Il termine di due annate agrarie previsto dal primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 440 del 1978 è elevato a cinque annate agrarie. Per l'individuazione dei terreni silenti si applicano le disposizioni del comma 2, lettera h) dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.