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Proposta di modifica n. 6.3 ai ddl C.1825 , C.1968 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 19/10/20

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati)

  1. Le Regioni in collaborazione con i Comuni e le Città Metropolitane provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad effettuare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una ricognizione dei terreni agricoli di cui sono titolari sui quali non è stata esercitata attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione.
  2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione.
  3. I beni di cui al comma 1 possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni, rinnovabile una sola volta, a coloro che presentano un progetto di valorizzazione e utilizzo del fondo, dando priorità alle domande che pervengono da coloro che sono iscritti all'Albo di cui all'articolo 3, e, in tale ambito, ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.
  4. I comuni redigono una graduatoria alla quale segue, entro e non oltre sessanta giorni, l'assegnazione del fondo.
  5. Nel caso di beni immobili privati, i comuni, una volta ricevuto e valutato positivamente il progetto, inviano una comunicazione all'avente diritto, allegando una proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto proponente.
  6. È fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno e i diritti conseguiti con l'assegnazione e di costituirvi diritti a favore di terzi, nonché di alienare, affittare, concedere in comodato o di effettuare qualunque altra forma di trasferimento a terzi dell'azienda organizzata per l'esecuzione delle attività in oggetto. Gli atti posti in essere in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli.
  7. L'affittuario può partecipare alle associazioni di promozione sociale e fondiarie di cui all'articolo 7.
  8. Il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo è a carico del beneficiario, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il comune non sia titolare del bene oggetto di affitto, il canone è versato all'avente diritto e il costo della perizia tecnica è a carico del proponente.
  9. Il concessionario o l'affittuario hanno diritto di prelazione nel caso di trasferimento del bene nei cinque anni successivi alla restituzione.
  10. I comuni trasmettono alle regioni, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, l'elenco dei beni censiti ed assegnati, anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
  11. Al fine di favorire l'utilizzo dei terreni di ridotta estensione, gli avvocati possono procedere al rogito degli atti di compravendita dei terreni agricoli di valore, così come dichiarato nell'atto, inferiore o pari ad euro 5.000.