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Proposta di modifica n. 4.1 ai ddl C.1825 , C.1968 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 19/10/20

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali considerare – oltre le deroghe già consentite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 – applicabili norme specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari, e per gli alimenti di origine animale.