Proposta di modifica n. 4.6
ai ddl C.1825 , C.1968 in riferimento all'articolo 4.
presentato il 19/10/2020 in XIII Agricoltura della Camera da Francesco SCOMA (Lega) e altri
testo emendamento del 19/10/20
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per avviare l'attività di produzione dei prodotti dell'agricoltura contadina è necessario acquisire il parere preventivo dall'autorità sanitaria, conformandosi alle prescrizioni eventualmente impartite dall'autorità nel verbale rilasciato all'esito del sopralluogo presso l'azienda, nonché presentare la notifica ai fini della registrazione dell'attività tramite l'apposita modulistica regionale.