Proposta di modifica n. 2.7
ai ddl C.1825 , C.1968 in riferimento all'articolo 2.
presentato il 19/10/2020 in XIII Agricoltura della Camera da Paolo PARENTELA (M5S) e altri 12 cofirmatari ... [ apri ]
argomenti:
testo emendamento del 19/10/20
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai sensi della presente legge sono considerati agricoltori contadini tutti coloro che si dedicano direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei terreni e/o all'allevamento del bestiame ed attività connesse, che possiedono i requisiti e risultano iscritti all'Albo degli Agricoltori Contadini.
2. Gli agricoltori contadini possono costituire consorzi agricoli e cooperative, possono svolgere attività di agricoltura sociale e possono avvalersi della collaborazione di istituti tecnici e professionali agrari, e di ordini e collegi professionali del settore.