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Proposta di modifica n. 2.7 ai ddl C.1825 , C.1968 in riferimento all'articolo 2.
argomenti:  

testo emendamento del 19/10/20

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai sensi della presente legge sono considerati agricoltori contadini tutti coloro che si dedicano direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei terreni e/o all'allevamento del bestiame ed attività connesse, che possiedono i requisiti e risultano iscritti all'Albo degli Agricoltori Contadini.
  2. Gli agricoltori contadini possono costituire consorzi agricoli e cooperative, possono svolgere attività di agricoltura sociale e possono avvalersi della collaborazione di istituti tecnici e professionali agrari, e di ordini e collegi professionali del settore.