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Articolo aggiuntivo n. 113.0.21 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 113.
  • status: Respinto

testo emendamento del 13/10/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Norme in materia di informazione e comunicazione digitale)

        1. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «All'interno dell'elenco dei pubblicisti è istituita una sezione autonoma denominata: ''Esperti in informazione e comunicazione digitale'' e al comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: ''L'esperto in informazione e comunicazione digitale è il professionista, che lavora nel settore della promozione digitale e si occupa della gestione dei social media e delle piattaforme digitali.'';

            b) all'articolo 16, comma 2, le parole: ''da non più di sessanta membri'' sono sostituite dalle seguenti: ''da non più di sessantadue membri'';

            c) all'articolo 35, comma 1, le parole: ''anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''anche dagli scritti e dalla prova dell'attività, anche attraverso i social media e le piattaforme digitali, a firma del richiedente, e da dichiarazioni dei direttori delle pubblicazioni ovvero dei responsabili delle strutture che curano la comunicazione e l'informazione digitale, che comprovino l'attività regolarmente retribuita da almeno due anni '';

        2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''Il Consiglio Nazionale, con propria deliberazione, disciplina le caratteristiche dell'attività orientata all'iscrizione e stabilisce i criteri e le modalità di presentazione delle domande in modo uniforme su tutto il territorio nazionale'';

            b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

            c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''Nel rispetto della deliberazione di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all'esercizio dell'attività giornalistica da parte degli interessati'';

        3. Ai fini dell'attuazione delle modifiche di cui ai commi precedenti, i componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui all'articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dei Consigli regionali di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 69 del 1963 rimangono in carica sino al 25 ottobre 2021.».