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Articolo aggiuntivo n. 113.0.80 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 113.
  • status: Respinto

testo emendamento del 13/10/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

        1. All'articolo 120, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.''».

        Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2020 e di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».