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Articolo aggiuntivo n. 106.0.1 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 106.
  • status: Respinto

testo emendamento del 13/10/20

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 106-bis.

        1. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, le opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sono ammortizzabili in 5 anni a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

        2. La disposizione di cui al comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a curo 500.000.

        3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di curo a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 5.

        5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: ''3 per cento'', con le seguenti: ''7 per cento''.».