presentato il 13/10/2020 in V Bilancio del Senato da Gelsomina VONO (FI) e altri e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 13/10/20
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 102-bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto'';
b) al comma 1-quater è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1'';
d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
''2-bis. Per 'servizi ancillari di telefonia mobile e fissa' si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.
2-ter. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.
2-quater. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità opt-in tramite invio ed inserimento di OTP (one time password)».
2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: ''o modalità di comunicazione digitali.''
3. Al fine di evitare effetti di lock-in e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem. Nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di modem, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.