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Articolo aggiuntivo n. 109.0.2 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 109.
  • status: Respinto

testo emendamento del 13/10/20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 109-bis.

(Rimodulazione della tariffa relativa alla tassa rifiuti)

        1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, per gli anni 2020 e 2021, gli enti locali sono tenuti ad applicare un coefficiente di riduzione della tariffa di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999 n. 158 proporzionale al periodo d'inattività ovvero di limitata attività, debitamente certificato, delle stesse.

        2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 181, comma 1-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

        3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:

            a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

            b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.».