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Articolo aggiuntivo n. 98.0.13 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 98.
  • status: Respinto

testo emendamento del 13/10/20

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Rimessione in termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP per i soggetti ISA)

        1. Per i soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, i versamenti indicati al medesimo articolo 1 sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 30 settembre 2020. I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di tre rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 30 settembre 2020. In caso di versamento rateale, le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

        2. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, le parole: ''correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità'' sono soppresse.».