Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 113-bis.01 al ddl C.2700 in riferimento all'articolo 113-bis.

testo emendamento del 08/10/20

  Dopo l'articolo 113-bis, inserire il seguente:

«Art. 113-ter.

(Disposizioni per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro)
  1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
   a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997;
   b) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, le lettere a) e d), non hanno applicazione in relazione ai periodi di imposta di cui al comma 1.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta dei Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».