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Articolo aggiuntivo n. 109.01 al ddl C.2700 in riferimento all'articolo 109.

testo emendamento del 08/10/20

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 109-bis.
(Deducibilità spese per eventi aziendali)

  1. A decorrere dall'ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla b) alla d), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.