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Articolo aggiuntivo n. 96.01 al ddl C.2700 in riferimento all'articolo 96.

testo emendamento del 08/10/20

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 96-bis.
(Modifiche agli articoli 120 e 125 del decreto-legge n. 34 del 2020)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 120, comma 1, dopo le parole: «per un massimo di 80.000 euro» e prima delle parole: «in relazione agli interventi necessari» sono inserite le seguenti: «per ciascuna sede operativa e unità locale,»;
   b) all'articolo 125, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito di imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascuna sede operativa e unità locale».