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Proposta di modifica n. 9.127 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 23/07/18

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, nella misura del 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018 e del 6,5 per cento a decorrere dal 1o maggio 2019.
  6-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
   a) l'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto e dei giochi accessori, il compenso al ricevitore dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e l'aggio per il venditore al dettaglio delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea è fissato nella misura del 6,5 per cento della raccolta di gioco e le entrate erariali dei suddetti giochi aumentano dell'1,5 per cento della raccolta;
   b) per tutte le concessioni di gioco in essere, anche in regime di proroga, è applicato un canone di concessione commisurato allo 0,35 per cento della raccolta di gioco, fatta eccezione per quella riferita alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di calcolo dei suddetti canoni di concessione apportando le modifiche necessarie alle convenzioni di concessione vigenti.